Attenzione alle auto lasciate in sosta lungo le strade e nei parcheggi, senza assicurazione: l’auto parcheggiata sul suolo pubblico o sul suolo privato aperto al pubblico, deve rispettare le norme del Codice della strada, ivi compreso l’obbligo di assicurazione. Il veicolo va quindi munito di regolare polizza assicurativa Rc-auto a meno che non sia custodito in un box auto o in un cortile privato non aperto al pubblico.
L’articolo 193, comma 1, del Codice della strada (Dlgs 285/1992) stabilisce che «I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi». Sono infatti considerati «in circolazione» anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ossia su tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
Nel caso di un veicolo chiuso in un garage, in un box auto, in un cortile privato o condominiale non aperto al transito questo pericolo non sussiste, e l’obbligo assicurativo decade, mentre le auto parcheggiate anche per lunghi periodi nella carreggiata o in un’area appositamente adibita devono essere munite di copertura assicurativa, poiché sono potenzialmente in grado di danneggiare altri veicoli. Un mezzo in evidente stato di abbandono può inoltre essere considerato rifiuto pericoloso!
Per un veicolo senza assicurazione (o scaduta da più di 15 giorni) su suolo pubblico sono previste le medesime sanzioni riguardanti le auto in circolazione: per i veicoli circolanti sprovvisti di polizza è prevista una sanzione amministrativa che va da 849 a 3.396 euro contestualmente al sequestro del mezzo fino alla stipula di una polizza di almeno 6 mesi ed infine la confisca, nel caso in cui la multa non venga pagata. Il proprietario dell’auto sequestrata può ottenerne il dissequestro, ossia prenderne di nuovo regolare possesso e tornare a circolare solo pagando la multa per come indicato nel verbale, saldando il premio dell’assicurazione per almeno sei mesi o garantendo il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. Nel caso in cui la polizza venga rinnovata entro 30 giorni dalla scadenza o se entro lo stesso periodo il proprietario del veicolo decida di demolire e radiare il veicolo, la sanzione può essere ridotta a un quarto di quella comminata.
È pertanto lecito ritenere che il veicolo sia da considerare «in circolazione» e che, conseguentemente, debba essere munito della relativa copertura assicurativa solo se lo spazio ove sosta è «pubblico» (ad esempio, il margine della strada comunale, una pubblica piazza, ecc.) oppure «privato aperto al pubblico» (ad esempio, un’area del condominio priva di sbarra, cancello e dove chiunque potrebbe accedere, come succede spesso quando sono presenti negozi).
Attenzione: per quanto riguarda il bollo auto la disciplina è ben diversa! Trattandosi di un’imposta sulla proprietà, prescinde dalla circolazione e va versato a prescindere dall’uso del veicolo. L’omesso versamento non implica tuttavia una sanzione stradale ma il recupero dell’imposta da parte dell’ente titolare del credito (la Regione), con applicazione della relativa mora per il ritardo.
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