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Concorso di colpa: come si suddivide la responsabilità?

Qualora entrambi i conducenti contribuiscano a causare il sinistro come si suddivide la responsabilità delle due compagnie assicurative? Il concorso di colpa si verifica quando c’è una compartecipazione di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, ciascuno dei quali ha contribuito, con la sua condotta, a causare l’incidente. In questi casi la responsabilità non è attribuibile interamente ad un unico soggetto, ma deve essere ripartita tra entrambi (o tra tutti i guidatori, se sono più di due).

Il Codice civile stabilisce la regola generale della presunzione di colpa in pari misura, e dunque in parti uguali al 50% ciascuno, se i conducenti sono due, nella verificazione del sinistro e nella produzione dei danni conseguenti. Ma questa presunzione non è assoluta, perché vale solo “fino a prova contraria”, che può essere fornita da ciascuno degli interessati in modo da dimostrare la responsabilità esclusiva, o comunque maggiore, dell’altro conducente rispetto alla propria. Se invece questa prova manca, o risulta insufficiente, e dunque le responsabilità rimangono incerte, si applicherà il concorso di colpa in misura paritaria.

In concreto, chi voglia superare il concorso di colpa presunto in pari misura dovrà dimostrare che l’altro conducente abbia violato le regole di circolazione stradale poste a suo carico, mentre egli le ha rispettate ed ha fatto di tutto per evitare l’incidente, guidando con prudenza e attenzione. Come avviene il risarcimento? Se il concorso di colpa è paritario, o viene accertato in una diversa misura percentuale (ad esempio, 70% e 30%), ciascun corresponsabile dovrà risarcire l’altro in proporzione a tale grado di colpa.

Quando l’incidente ha coinvolto solo due veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia, il danneggiato può accedere alla procedura di indennizzo diretto, che gli consente di ottenere la liquidazione direttamente dalla propria assicurazione (se la compagnia è aderente alla convenzione Card, come la maggior parte delle imprese assicuratrici italiane).

La procedura ordinaria, invece, rimane necessaria per i sinistri che riguardano pedoni o che hanno provocato lesioni gravi o la morte delle persone coinvolte: in questi casi è sempre necessario formulare la domanda risarcitoria all’assicurazione del veicolo che ha provocato l’incidente e i danni, mentre quelli subìti dai passeggeri trasportati, vanno sempre risarciti dalla compagnia del veicolo a bordo del quale si trovavano al momento del sinistro, a prescindere dalle responsabilità del conducente.

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