La fretta è cattiva consigliera: in caso di #danninonprevedibili o #complicazioni, si può riaprire il sinistro e chiedere un ulteriore risarcimento all’assicurazione?
Prima di chiedere un risarcimento del danno per un #incidentestradale, è bene attendere la completa e definitiva #guarigione, benché alcuni eventi siano imprevedibili, in modo da non dover fare i conti poi con conseguenze impreviste che resterebbero altrimenti tagliate fuori dall’indennizzo.
Caso tipo: un automobilista viene operato a causa di una #lesione da sinistro stradale, ottiene dalla propria compagnia il risarcimento a seguito delle dimissioni dall’ospedale e del certificato di guarigione rilasciato dal medico, senonché, dopo un anno, insorgono delle complicazioni che determinano una più seria #invalidità, prima non calcolata in fase di liquidazione. Di qui il tentativo dell’assicurato di ottenere un ulteriore risarcimento che la compagnia però potrebbe negargli avendo questi ormai firmato a suo tempo l’#accettazione dell’offerta.
È difficile dire se un uomo anziano con un femore rotto tornerà a camminare più come prima perché è inverosimile che ciò accada: tale #deficitmotorio (il cosiddetto danno biologico) gli dovrà essere risarcito, e l’assicurazione non potrà mai pretendere i soldi indietro qualora l’infortunato dovesse tornare come prima. Proprio per tale ragione è bene avere dinanzi un #quadroclinico chiaro sulle conseguenze dell’incidente in modo da non dover poi fare i conti con conseguenze non evidenziate in sede di richiesta del risarcimento.
Le stesse assicurazioni oggi pertanto pretendono, prima di pagare il danneggiato, il #certificato di avvenuta guarigione, che può rilasciare un medico dell’ospedale o il proprio medico curante. Con questo si attesta non necessariamente che l’automobilista è effettivamente guarito (potrebbe purtroppo non esserlo mai), ma che le conseguenze del danno sono ormai certe e definite. È buona norma quindi, specie in presenza di situazioni fisiche compromesse, attendere un lasso di tempo tale da poter avere un quadro medico chiaro in merito a ogni possibile ripercussione del sinistro sul paziente.
Al momento in cui l’assicurazione offre un #risarcimento e l’assicurato accetta la somma in questione, tra le parti viene firmato un documento rivolto a chiudere ogni possibile lite tra le parti, anche futura, che si chiama transazione. La transazione è un contratto e, come tutti i contratti, vincola le parti per il presente e il futuro. Con l’#attoditransazione che firma l’assicurato non appena riceve il risarcimento, questi si dichiara soddisfatto dell’#offerta fattagli dall’assicurazione e dichiara di non aver più nulla a che pretendere per tutti i danni patiti o “patendi” (futuri) conseguenti all’infortunio. Ecco perché, in linea di massima, non è mai possibile riaprire il sinistro per ottenere un ulteriore indennizzo.
Quali danni ulteriori possono essere risarciti dopo la firma della transazione? Le lesioni non individuabili con strumenti diagnostici non invasivi e che vengono riscontrati solo durante un’eventuale #operazionechirurgica, o l’originarsi di malattie come l’#epilessia, a seguito di una lesione cerebrale subìta in precedenza.
È possibile “riaprire il sinistro” ed ottenere un ulteriore risarcimento nonostante la firma della transazione con l’assicurazione a patto che gli ulteriori danni accertati non fossero prevedibili al momento della firma della transazione, ma risultino #conseguenza immediata, diretta e certa dell’incidente. Dunque sì, qualora si dovessero manifestare ulteriori danni alle condizioni di cui sopra, il danneggiato ha diritto ad ottenere un ulteriore risarcimento. Certamente, se le parti non si mettono d’accordo, l’automobilista dovrà necessariamente trascinare l’assicurazione in #tribunale e rimettersi al parere del giudice che dovrà verificare le condizioni necessarie affinchè l’ulteriore risarcimento venga riconosciuto.
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