Se non è possibile identificare uno dei veicoli coinvolti in un #sinistrostradale, come chiedere il risarcimento dei danni all’assicurazione?
Il caso classico è quello di chi rinviene la propria autovettura danneggiata nonostante si trovasse ferma in un parcheggio, o del #piratadellastrada che investe un pedone e fugge via. Come comportarsi in queste ipotesi?
Per evitare che determinati sinistri restassero privi di risarcimento, è stato istituito uno speciale Fondo di Garanzia a #tutela di coloro che hanno subìto un danno, al veicolo oppure alla propria persona, ma che non possono chiedere il risarcimento alla controparte perché ignota o sfornita di assicurazione.
Cosa risarcisce? Concretamente, soltanto determinate tipologie di #danno, in quanto bisogna distinguere se il danno a persone e/o cose sia derivato da un veicolo non identificato (il classico pirata della strada), oppure da un veicolo identificato ma privo di copertura assicurativa.
Se il veicolo non è identificato, il Fondo risarcisce il danno alla persona, mentre il danno alle cose è subordinato alla contemporanea sussistenza di un danno grave alla persona (invalidità permanenti superiori al 9%). Per i danni alle cose, quando risarcibili, opera una franchigia di 500 euro al di sotto della quale il risarcimento è nullo.
Se il veicolo è invece identificato ma #nonassicurato, il Fondo di Garanzia risarcisce sia il danno alla persona che quello alle cose.
I limiti massimi del risarcimento garantito dal Fondo sono:
6.070.000,00 Euro nel caso di sinistro con danni alle persone; 1.220.000,00 Euro nel caso di sinistro con danni alle cose. Nei limiti del massimale, il #risarcimento, sia a cose che persone, si intende sempre integrale.
Come richiedere il risarcimento?
È possibile rivolgersi alla società assicuratrice che, nel proprio ambito territoriale, sia stata designata come responsabile del servizio: l’operatività del Fondo è infatti garantita da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del ministro competente (in genere Reale Mutua, Allianz, Unipol Sai, Sara, Generali Italia e Cattolica).
Per rivolgersi al #fondodigaranziaperlevittimedellastrada, dunque, non bisognerà fare altro che controllare quale sia la società d’assicurazione competente nel territorio ove è avvenuto l’incidente ed effettuare una normale #denunciadisinistro, proprio come se si trattasse di una pratica presso la propria compagnia assicurativa. Serve la #denunciapenale? Secondo la giurisprudenza, il Fondo di Garanzia è tenuto a risarcire il danno anche se la vittima non ha sporto una denuncia penale contro l’ignoto conducente che l’ha causato, così come non è richiesto che la vittima si sia adoperata per svolgere indagini che potessero far risalire all’identità dell’investitore. Hai bisogno di #assistenza nella gestione di un caso analogo a quelli descritti? Il nostro team di esperti è a tua disposizione per una consulenza gratuita.
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