Nell’ambito dell’assicurazione RC auto hanno diritto al risarcimento di un danno fisico tutte le persone coinvolte nel sinistro, tranne il conducente responsabile, e l’indennizzo è sempre a carico della compagnia di assicurazione del responsabile.
Il danno risarcibile è costituito in prevalenza da due componenti: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. Il danno patrimoniale alla persona (art. 137 Codice della Assicurazioni) comprende il danno emergente, che riguarda le spese sostenute come conseguenza del danno subìto (medicinali, riabilitazione, psicologo) e va rigorosamente provato mediante relativa documentazione, ed il lucro cessante ossia la perdita di guadagno nel periodo di infermità o, in caso di invalidità permanente, per tutto il resto della propria vita.
Per determinare l’entità del risarcimento di un danno patrimoniale, il criterio utilizzato è quello del reddito effettivo, ma qualora il danneggiato non fosse in grado di dimostrarlo, risulta possibile adottare il parametro equitativo del triplo della pensione sociale. Il diritto all’indennizzo non scaturisce mai automaticamente, bensì per ottenerlo si deve dimostrare in concreto di aver subìto a causa del sinistro una diminuzione del potenziale guadagno.
Le diverse voci di danno in passato valutate e liquidate separatamente (biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, ecc), da qualche anno sono state assorbite dal concetto unitario di danno non patrimoniale nella misura di lesioni lievi o microlesioni, da 1 a 9% di invalidità permanente, e lesioni gravi o macrolesioni, da 10 a 100%.
Per quantificare la misura dei danni per lesioni gravi in Italia si è in attesa da almeno quattro anni di una Tabella Unica Nazionale valida su tutto il territorio nazionale, e ad oggi si continua pertanto a fare riferimento al sistema tabellare adottato dal Tribunale di Milano. Per danni da lesioni lievi, il risarcimento è invece quantificato secondo criteri e misure stabilite nell’articolo 139 del CdA, secondo cui risultano risarcibili soltanto le microlesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, con esclusione delle lesioni oggettivamente riscontrabili senza strumentazioni, quali ad esempio le cicatrici.
Prossimamente torneremo a parlare della Tabella Unica Nazionale delle lesioni macropermanenti, ma se ritieni di aver bisogno di assistenza nella valutazione di un danno subìto a seguito di un sinistro stradale, non esitare a contattarci per una consulenza gratuita.
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